Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 2358/71 è modificato come segue:

In vigore dal 19 giu 1978
a) L'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente: «L'aiuto, di importo uniforme in tutta la Comunità per ogni specie o gruppo di varietà, è fissato ogni due anni, anteriormente al 1o agosto, per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno seguente e per la campagna successiva. Tuttavia l'aiuto per le campagne di commercializzazione 1978/1979 e 1979/1980 è fissato anteriormente al 1o luglio 1978. Qualora, durante il periodo biennale per il quale è stato fissato un aiuto, il mercato comunitario rischi di essere perturbato, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, può decidere la modifica dell'aiuto relativo alla seconda campagna del periodo in questione. Tale modifica deve essere apportata prima del 1o agosto dell'anno che precede la sua applicazione» . b) È inserito il seguente articolo: «Articolo 3 bis 1.   Per talune specie, a decorrere dal 1o febbraio 1979, i contratti di moltiplicazione di sementi, conclusi tra un'azienda produttrice di sementi o un costitutore operanti nella Comunità, da un lato, e un moltiplicatore di sementi operante in un paese terzo, dall'altro, possono essere soggetti a registrazione obbligatoria presso organismi designati a tal fine da ciascuno Stato membro. 2.   Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione i dati statistici relativi alla registrazione dei contratti di moltiplicazione. 3.   I dati relativi alla registrazione dei contratti di moltiplicazione possono essere utilizzati esclusivamente a fini di applicazione del presente regolamento. 4.   Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la definizione del contratto di moltiplicazione e l'elenco delle specie di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11.» .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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