Art. 1

Il regolamento ( CEE ) n . 1078/77 è cosi modificato :

In vigore dal 22 mag 1978
1 . il testo dell ' , paragrafo 1 , è cosi modificato : " 1 . Per beneficiare del premio di non commercializzazione , il produttore deve dimostrare , con soddisfazione delle autorità competenti , che , rispetto alle sue consegne di latte o dell ' equivalente di prodotti lattiero-caseari nel corso dei dodici mesi precedenti il mese in cui è stata presentata la domanda , detiene ancora nella sua azienda un adeguato numero di vacche da latte . Tale condizione deve essere soddisfatta al momento dell ' accettazione della domanda ; in caso contrario il premio viene corrispondentemente ridotto . " ; 2 . l ' , paragrafo 1 , è cosi modificato : " 1 . Per beneficiare del premio di riconversione , il produttore deve dimostrare , con soddisfazione delle autorità competenti : _ che nel corso dei dodici mesi precedenti il mese in cui è stata presentata la domanda ha consegnato almeno 50 000 chilogrammi di latte o del suo equivalente in prodotti lattiero-caseari e che detiene ancora nella sua azienda un numero adeguato di vacche da latte , o _ che detiene ancora nella sua azienda almeno 15 vacche da latte , comprese le giovenche gravide . Tale condizione deve essere ancora soddisfatta al momento dell ' accettazione della domanda ; in caso contrario il premio viene corrispondentemente ridotto . " ; 3 . l ' articolo 4 è cosi modificato : " Articolo 4 1 . Il premio di non commercializzazione viene calcolato in funzione del quantitativo di latte o del suo equivalente in prodotti lattiero-caseari consegnato dal produttore nel corso dei dodici mesi precedenti il mese in cui è stata presentata la domanda . Il premio per 100 chilogrammi è pari a : _ 20 unità di conto per i quantitativi inferiori o pari a 30 000 chilogrammi , _ 18 unità di conto per i quantitativi superiori a 30 000 chilogrammi e inferiori o pari a 50 000 chilogrammi , _ 13,5 unità di conto per i quantitativi superiori a 50 000 chilogrammi e inferiori o pari a 120 000 chilogrammi , _ 11 unità di conto per i quantitativi superiori a 120 000 chilogrammi . Nel corso dei primi tre mesi del periodo di non commercializzazione viene versato un importo pari al 50 % del premio . Il saldo viene versato in due rate uguali , pari ciascuna al 25 % del premio , nel corso del terzo e del quinto anno , a condizione che il beneficiario dimostri alle autorità competenti di avere rispettato gli impegni di cui all ' . 2 . Il premio di riconversione viene calcolato in funzione del quantitativo di latte o del suo equivalente in prodotti lattiero-caseari consegnato dal produttore nel corso dei dodici mesi precedenti il mese in cui è stata presentata la domanda . Il premio per 100 chilogrammi è pari a : _ 17,5 unità di conto per i quantitativi inferiori o pari a 120 000 chilogrammi ; _ 11 unità di conto per i quantitativi superiori a 120 000 chilogrammi . Tuttavia , l ' importo del premio di riconversione non puo in nessun caso essere inferiore a quello che risulterebbe dall ' applicazione del paragrafo 1 . Nel corso dei primi tre mesi del periodo di riconversione viene versato un importo pari al 60 % del premio . Il saldo viene versato in due rate uguali , pari ciascuna al 20 % del premio , nel corso del terzo e del quarto anno , a condizione che il beneficiario dimostri alle autorità competenti di avere rispettato gli impegni di cui all ' . 3 . In deroga al disposto dei paragrafi 1 e 2 , il premio di non commercializzazione o di riconversione è tuttavia pagato , su richiesta irrevocabile del produttore interessato , rispettivamente in 5 o 4 rate annue uguali a seconda del tipo di premio . In tal caso , il beneficiario deve dimostrare alle competenti autorità , prima del pagamento della terza rata e di quelle successive , di avere rispettato gli impegni di cui all ' o all ' artico 3 ; nel caso di cui all ' , paragrafo 4 , la rata per il terzo anno è pari al 47,5 % anziché al 37,5 % del premio di non commercializzazione . 4 . I due premi sono cumulati con aiuti concessi nell ' ambito di programmi di eradicazione della brucellosi , della tubercolosi e della leucosi . " ; 4 . all ' articolo 9 : a ) l ' importo di 263 milioni di unità di conto è sostituito da quello di 330 milioni di unità di conto ; b ) i termini " limitato sino alla fine della campagna lattiera 1977/1978 " sono sostituiti dal termini " limitato al 31 marzo 1979 " ; 5 . all ' articolo 13 , paragrafo 1 , la data del 1978 è sostituita dalla data del 1979 .
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