Art. 2

L ' articolo 3 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 880/77 è cosi modificato :

In vigore dal 22 mag 1978
1 . al primo comma , il secondo trattino è sostituito dai seguenti trattini : " _ per la parte dell ' aiuto superiore a 20 unità di conto , ma non superiore a 56 unità di conto ogni 100 kg di burro : 50 % , _ per la parte dell ' aiuto superiore a 56 unità di conto ogni 100 kg di burro : 0 % " ; 2 . al secondo comma le parole " fino al 31 dicembre 1978 " sono soppresse e la lettera b ) è sostituita dalle lettere seguenti : " b ) nel periodo 22 maggio 1978 - 30 giugno 1978 : _ per la parte dell ' aiuto inferiore o uguale a 28 unità di conto per 100 chilogrammi : al 100 % ; _ per la parte dell ' aiuto superiore a 28 unità di conto per 100 chilogrammi : al 25 % ; c ) nel periodo 1 * luglio 1978 - 31 dicembre 1978 : _ per la parte dell ' aiuto inferiore o uguale a 23 unità di conto per 100 chilogrammi : al 100 % ; _ per la parte dell ' aiuto superiore a 23 unità di conto per 100 chilogrammi : al 25 % ; d ) nel periodo 1 * gennaio 1979 - 31 marzo 1979 ; _ per la parte dell ' aiuto inferiore o uguale a 18 unità di conto per 100 chilogrammi : al 100 % ; _ per la parte dell ' aiuto superiore a 18 unità di conto per 100 chilogrammi : al 25 % ; e ) durante i diversi periodi di cui alle lettere da a ) a d ) : _ per la parte dell ' aiuto superiore a 56 unità di conto per 100 chilogrammi : 0 % " .
Storico versioni

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