Art. 1
Il regolamento ( CEE ) n . 1080/77 è cosi modificato :
In vigore dal 22 mag 1978
1 . il testo dell ' , paragrafo 2 , è sostituito dal seguente testo :
" 2 . Per quanto riguarda il latte intero , il contributo comunitario ammonta a 13 UC/100 kg .
Per quanto riguarda gli altri prodotti lattieri , tale contributo viene stabilito , secondo la procedura prevista dall ' articolo 4 :
a ) in modo da compensare la differenza tra il prezzo indicativo del latte intero e il prezzo derivato da tale prezzo indicativo per il latte semiscremato o il latte scremato , se si tratta di queste ultime categorie di latte ,
b ) ad un livello corrispondente al contributo valevole per il quantitativo di latte intero impiegato , se si tratta di prodotti ottenuti dal latte intero ,
c ) ad un livello corrispondente al contributo valevole per il quantitativo di latte semiscremato o di latte scremato impiegato , se si tratta di prodotti ottenuti da latte semiscremato o da latte scremato . " ;
2 . il testo dell ' , paragrafo 3 , è sostituito dal seguente testo :
" 3 . Il contributo comunitario , di cui all ' , paragrafo 2 , riguarda soltanto :
a ) il latte intero , pastorizzato o sottoposto a trattamento UHT ,
b ) il latte intero con aggiunta di cioccolato , pastorizzato o sottoposto a trattamento UHT o sterilizzato e
c ) lo iogurt della voce 04.01 della tariffa doganale comune .
Tuttavia , in base alla procedura di cui all ' articolo 4 , possono essere inclusi nell ' elenco dei prodotti distribuiti :
a ) il latte crudo ,
b ) il latte semiscremato , eventualmente sterilizzato ,
c ) il latte semiscremato con aggiunta di cioccolato o aromatizzato , eventualmente sterilizzato ,
d ) il latte scremato eventualmente sterilizzato ,
e ) il latte scremato con aggiunta di cioccolato o aromatizzato , eventualmente sterilizzato ,
f ) il latticello ,
g ) gli iogurt allo zucchero , al cacao e alla frutta , contenenti questi prodotti in una percentuale massima da stabilire ,
h ) il formaggio .
Altri requisiti , soprattutto qualitativi , nonché deroghe relative al trattamento del latte , possono essere stabiliti secondo la procedura di cui all ' articolo 4 . " ;
3 . all ' , paragrafo 5 , primo comma , la percentuale del 50 % è sostituita dalla percentuale del 33 % ;
4 . il testo dell ' articolo 3 è sostituito dal seguente :
" Articolo 3
Per quanto riguarda il contributo comunitario , la presente misura è , in una proporzione da determinarsi secondo la procedura di cui all ' articolo 4 del presente regolamento , una misura di quelle che figurano all ' articol 4 del regolamento ( CEE ) n . 1079/77 " .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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