Art. 1
Il regolamento ( CEE ) n . 2182/77 è modificato come segue :
In vigore dal 19 mag 1978
1 . L ' articolo 3 , paragrafo 3 , è sostituito dal seguente testo :
" 3 . In caso di applicazione dell ' articolo 13 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1687/76 , l ' organismo d ' intervento che detiene i prodotti informa senza indugio l ' autorità competente dello Stato membro in cui avrà luogo la trasformazione della presentazione di una domanda o di un ' offerta d ' acquisto " .
2 . Il seguente paragrafo è aggiunto all ' articolo 3 , paragrafo 3 :
" 4 . Dopo la conclusione del contratto di vendita , l ' organismo d ' intervento che detiene i prodotti trasmette senza indugio all ' autorità competente dello Stato membro in cui avrà luogo la trasformazione una copia certificata conforme del contratto di vendita " .
3 . L ' articolo 4 , paragrafo 1 , primo comma , è sostituito dal seguente testo :
" 1 . Prima della conclusione del contratto di vendita , l ' acquirente di cui all ' articolo 3 costituisce un deposit cauzionale , destinato a garantire la trasformazione dei prodotti , presso la competente autorità dello Stato membro in cui avrà luogo la trasformazione . Tale deposito cauzionale è costituito nella moneta nazionale di tale Stato membro " .
4 . All ' articolo 5 , paragrafo 2 , del regolamento ( CEE n . 2182/77 , i termini " cinque mesi " sono sostituiti dai termini " sette mesi " .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1978:1026:oj#art-1