Art. 1
L ' articolo 2 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1079/77 è modificato come segue :
In vigore dal 12 mag 1978
1 . il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente :
" 3 . Il prelievo non puo essere superiore al 4 % del prezzo indicativo del latte valido per la campagna in questione . " ;
2 . è aggiunto il seguente comma :
" Per quanto riguarda la campagna lattiera 1978/1979 , il prelievo è fissato allo 0,5 % del prezzo indicativo del latte . "
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1978:1001:oj#art-1