Art. 1

L ' articolo 2 , paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 1079/77 è modificato come segue :

In vigore dal 12 mag 1978
1 . il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente : " 3 . Il prelievo non puo essere superiore al 4 % del prezzo indicativo del latte valido per la campagna in questione . " ; 2 . è aggiunto il seguente comma : " Per quanto riguarda la campagna lattiera 1978/1979 , il prelievo è fissato allo 0,5 % del prezzo indicativo del latte . "
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