Art. 1

In vigore dal 23 feb 1978
1 . Nel quadro delle operazioni di distillazione di cui agli articoli 6 ter , 6 quater , 6 quinto , 7 , 24 , 24 bis e 24 ter del regolamento ( CEE ) n . 816/70 , il fatto generatore del pagamento dell ' aiuto o del prezzo dell ' alcole per le prestazioni viniche si considera avvenuto , ai sensi dell ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 1134/68 , alla data di entrata in distilleria del vino o dei sottoprodotti della vinificazione destinati alla distillazione . Tuttavia , per la campagna 1977/1978 e relativamente alle operazioni di distillazione di cui agli articoli 24 e 24 bis del regolamento ( CEE ) n . 816/70 , gli Stati membri hanno la facoltà di considerare il fatto generatore avvenuto all ' atto della fornitura dell ' alcole all'organis d ' intervento . 2 . Il tasso di conversione da applicare al prezzo minimo di acquisto e al prezzo di acquisto delle prestazioni viniche fissati in unità di conto è il tasso rappresentativo in vigore il giorno di entrata in distilleria del vino o dei sottoprodotti della vinificazione . In caso di applicazione del paragrafo 1 , secondo comma , il tasso di conversione applicabile è il tasso rappresentativo in vigore il giorno della fornitura dell ' alcole all ' organismo d ' intervento . In caso di modifica del tasso rappresentativo , i prezzi di acquisto indicati nei contratti stipulati prima di tale data tra il distillatore e il produttore sono considerati adeguati al nuovo tasso rappresentativo per le forniture effettuate dopo l ' entrata in vigore del nuovo tasso ; questo adeguamento è tuttavia limitato all ' importo del prezzo minimo di acquisto espresso in moneta nazionale .
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