Art. 2

In vigore dal 20 feb 1978
All ' , paragrafo 1 , lettera a ) e paragrafo 2 , lettera b ) , del regolamento ( CEE ) n . 787/69 è aggiunta la seguente frase : " se per una qualità è fissato un prezzo di riferimento , il valore dei quantitativi immagazzinati è calcolato moltiplicando tali quantitativi per il prezzo di riferimento valido il primo giorno dell ' anno civile in questione ; " .
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