Art. 1
Al testo dell ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 3331/74 viene aggiunto il seguente paragrafo 3 :
In vigore dal 13 feb 1978
" 3 . In deroga all ' articolo 24 , paragrafo 2 , primo , secondo e terzo comma del regolamento ( CEE ) n . 3330/74 e al paragrafo 1 del presente articolo , la Repubblica francese , in base a piani di ristrutturazione del settore della canna e del settore dello zucchero dei dipartimenti d ' oltremare , puo ridurre la quota di base di ogni singola impresa stabilita in tali dipartimenti di un quantitativo , che , per l ' intero periodo compreso tra il 1 * luglio 1977 e il 30 giugno 1980 , non deve superare il 10 % della quota di base di ciascuna impresa , applicabile per la campagna saccarifera 1976/1977 .
Inoltre , per la campagna saccarifera 1977/1978 , la riduzione della quota di base non puo superare la differenza che intercorre tra la quota di base originariamente applicabile per tale campagna e la produzione effettivamente realizzata entro i limiti di detta quota di base .
La Repubblica francese assegna la quota modificata prima che abbia termine la campagna saccarifera precedente quella in cui tale quota è destinata ad applicarsi . Tuttavia , per la campagna saccarifera 1977/1978 , la quota modificata viene assegnata prima della fine della campagna stessa .
I piani di ristrutturazione ed i conseguenti provvedimenti in materia di quote di base vengono notificati senza indugio alla Commissione " .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:1978:298:oj#art-1