Art. 1

L ' articolo unico del regolamento ( CEE ) n . 743/70 è completato dal seguente secondo comma :

In vigore dal 13 feb 1978
" Il limite di tolleranza di cui al primo comma è tuttavia fissato al 13 % se i cereali hanno subito un trattamento di conservazione col freddo e al 25 % o se sono stati trattati col procedimento di omogeneizzazione " .
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