Art. 2
In vigore dal 9 feb 1978
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles , il 9 febbraio 1978 .
Per la Commissione
Il Vicepresidente
Finn GUNDELACH
( 1 ) GU n . L 148 del 28 . 6 . 1968 , pag . 13 .
( 2 ) GU n . L 303 del 28 . 11 . 1977 , pag . 1 .
( 3 ) GU n . L 115 del 17 . 5 . 1972 , pag . 1 .
( 4 ) GU n . L 143 del 10 . 6 . 1977 , pag . 9 .
( 5 ) GU n . L 228 del 20 . 8 . 1976 , pag . 17 .
( 6 ) GU n . L 277 del 29 . 10 . 1977 , pag . 39 .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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