Art. 1
L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 249/77 è modificato come segue:
In vigore dal 2 feb 1978
«2. Il valore dei prodotti agricoli provenienti dalle scorte d'intervento viene calcolato applicando al quantitativo uscito dal magazzino d'intervento il prezzo d'intervento o il prezzo di riferimento, secondo il caso, e tenendo conto eventualmente delle maggiorazioni mensili».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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