Art. 2

L ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 878/77 è completato con l ' aggiunta del seguente paragrafo :

In vigore dal 31 gen 1978
" 6 . Il tasso rappresentativo per la sterlina britannica fissato con il regolamento ( CEE ) n . 179/78 si applica a decorrere : a ) dal 1 * agosto 1978 nei settori delle uova , del pollame , dell ' ovoalbumina e della lattoalbumina ; b ) dal 16 dicembre 1978 per il settore del vino ; altre date possono tuttavia essere previste per le operazioni di distillazione ; c ) dal 1 * gennaio 1979 per il settore dei prodotti della pesca ; d ) con riserva di quanto disposto alla lettera e ) , dall ' inizio della campagna 1978/1979 per gli altri prodotti la cui campagna non è ancora iniziata il giorno dell ' entrata in vigore del presente regolamento ; e ) dalla data di messa in applicazione dei prezzi per la campagna 1978/1979 per i settori della carne bovina nonché del latte e dei prodotti lattiero-caseari , e dalla data applicabile al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per il settore della carne suina e negli altri casi . "
Storico versioni

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