Art. 2
L ' articolo 2 del regolamento ( CEE ) n . 878/77 è completato con l ' aggiunta del seguente paragrafo :
In vigore dal 31 gen 1978
" 6 . Il tasso rappresentativo per la sterlina britannica fissato con il regolamento ( CEE ) n . 179/78 si applica a decorrere :
a ) dal 1 * agosto 1978 nei settori delle uova , del pollame , dell ' ovoalbumina e della lattoalbumina ;
b ) dal 16 dicembre 1978 per il settore del vino ; altre date possono tuttavia essere previste per le operazioni di distillazione ;
c ) dal 1 * gennaio 1979 per il settore dei prodotti della pesca ;
d ) con riserva di quanto disposto alla lettera e ) , dall ' inizio della campagna 1978/1979 per gli altri prodotti la cui campagna non è ancora iniziata il giorno dell ' entrata in vigore del presente regolamento ;
e ) dalla data di messa in applicazione dei prezzi per la campagna 1978/1979 per i settori della carne bovina nonché del latte e dei prodotti lattiero-caseari , e dalla data applicabile al settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per il settore della carne suina e negli altri casi . "
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1978:179:oj#art-2