Art. 1

Con effetto dal 1o gennaio 1973 :

In vigore dal 28 dic 1972
a) il testo dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70 è sostituito dal testo seguente : «Per il 1972, gli stanziamenti del Fondo, sezione orientamento, ammontano a 285 milioni di unità di conto. A decorrere dal 1o gennaio 1973, tali stanziamenti ammontano a 325 milioni di unità di conto all'anno. Tale importo può essere aumentato dal Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, terzo comma, del trattato, soltanto per le azioni comuni di cui al paragrafo 2.» b) all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, l'importo di 285 milioni è sostituito da 325 milioni.
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