Art. 1

Nel regolamento n. 163/67/CEE è inserito il seguente articolo 4 a:

In vigore dal 29 ott 1970
«Articolo 4 a L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 122/67/CEE e l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 123/67/CEE si applicano soltanto ai prodotti, che vengono messi in libera circolazione allo stato naturale immediatamente, al momento della loro importazione.
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