Art. 1
Nel regolamento n. 163/67/CEE è inserito il seguente articolo 4 a:
In vigore dal 29 ott 1970
«Articolo 4 a
L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 122/67/CEE e l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 123/67/CEE si applicano soltanto ai prodotti, che vengono messi in libera circolazione allo stato naturale immediatamente, al momento della loro importazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1970:2224:oj#art-1