Art. 1
In vigore dal 20 ott 1970
1. Qualora non venga rispettato l'impegno di cui all', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2517/69, gli Stati membri prendono, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie al recupero delle somme pagate.
Gli Stati membri informano la Commissione dei provvedimenti presi a tal fine ed in particolare dello stato delle procedure amministrative e giudiziarie.
2. In mancanza di recupero totale delle somme menzionate al paragrafo 1, le conseguenze finanziarie sono sostenute in parti uguali dalla Commissione e dallo Stato membro interessato, eccettuate quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organi dello Stato membro, le quali restano totalmente a carico di quest'ultimo.
3. Le somme recuperate a norma delle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2517/69 vengono versate ai servizi o agli organismi pagatori nazionali ed, a cura degli stessi, vengono detratte per metà dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1970:2093:oj#art-1