Art. 2

In vigore dal 25 ago 1970
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 1970. Per la Commissione Il Presidente Franco M. MALFATTI (1)GU n. L 94 del 28.4.1970, pag. 1. (2)Vedi pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO I TABELLA DEGLI ABBUONI E DELLE RIDUZIONI PER IL TABACCO IN FOGLIA >PIC FILE= "T0002523"> >PIC FILE= "T0002524"> ALLEGATO II TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DEL TABACCO IN COLLI A. Maggiorazioni e riduzioni riferite alle categorie della classificazione >PIC FILE= "T0002525"> B. Abbuoni e riduzioni riferiti alle caratteristiche di utilizzazione Percentuale del prezzo d'intervento derivato, eventualmente previa applicazione del numero indice di cui all'allegato II - A >PIC FILE= "T0002526">
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