Art. 2
In vigore dal 25 ago 1970
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 1970.
Per la Commissione
Il Presidente
Franco M. MALFATTI
(1)GU n. L 94 del 28.4.1970, pag. 1. (2)Vedi pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO I
TABELLA DEGLI ABBUONI E DELLE RIDUZIONI PER IL TABACCO IN FOGLIA
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ALLEGATO II
TABELLA DELLE MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DEL TABACCO IN COLLI
A. Maggiorazioni e riduzioni riferite alle categorie della classificazione
>PIC FILE= "T0002525"> B. Abbuoni e riduzioni riferiti alle caratteristiche di utilizzazione
Percentuale del prezzo d'intervento derivato, eventualmente previa applicazione del numero indice di cui all'allegato II - A
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Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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