Art. 28

In vigore dal 3 dic 1963
Il presente regolamento potrà essere riveduto e completato in qualsiasi momento dopo l'entrata in funzione del Collegio, su proposta della Corte. Il presidente del Collegio può trasmettere alla Corte suggerimenti intesi a modificare e completare le norme procedurali contenute nel presente regolamento. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 1963. Per il Consiglio Il Presidente J.M.A.H. LUNS
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