Art. 1
In vigore dal 29 giu 1962
1. La data del 30 luglio 1962 è sostituita alla data del 1º luglio 1962: a) negli articoli 23 e 29 del regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;
b) negli articoli 17 e 23 del regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine;
c) negli articoli 13, 14 e 20 del regolamento n. 21 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova;
d) negli articoli 14 e 20 del regolamento n. 22 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame;
e) nell', paragrafo 3, e nell'articolo 16 del regolamento n. 23 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;
f) nell'articolo 8 del regolamento n. 25 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune;
g) nell'articolo 5 del regolamento n. 26 del Consiglio relativo all'applicazione di talune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli;
h) nell'articolo 11 della decisione del Consiglio relativa ai prezzi minimi.
2. La data del 29 luglio 1962 è sostituita alla data del 30 giugno 1962 prevista all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 23 del Consiglio, già citato.
3. Tuttavia, per l'applicazione dei già citati regolamenti n. da 19 a 22 del Consiglio, il primo anno di applicazione del regime dei prelievi sarà considerato come concluso il 30 giugno 1963.
4. A decorrere dal 1º luglio 1962 i Governi degli Stati membri pongono in atto, sul mercato interno, tutte le misure necessarie al fine di consentire l'applicazione a partire dal 30 luglio 1962 delle disposizioni del regolamento n. 19 del Consiglio relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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