Art. 42

In vigore dal 23 feb 1959
Il controllore tecnico è responsabile del controllo dell'esecuzione dei lavori. Secondo il caso, egli fa procedere immediatamente alle rettifiche necessarie oppure comunica le sue osservazioni al direttore dei lavori rendendone conto all'ordinatore locale con una nota scritta inserita in copia nel fascicolo. In caso d'urgenza, o di vizi gravi, può sospendere l'esecuzione dei lavori, con riserva d'informarne immediatamente l'ordinatore locale e la Commissione.
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