Art. 8

In vigore dal 15 apr 1958
Per quanto concerne gli Stati membri in cui esistono più lingue ufficiali, l'uso della lingua sarà determinato, a richiesta dello Stato interessato, secondo le regole generali risultanti dalla legislazione di tale Stato. Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1958. Per il Consiglio Il Presidente V. LAROCK
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