Art. 1
In vigore dal 8 ago 1946
UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945 n. 58;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri 23 maggio 1946;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per il tesoro, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale:
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
È autorizzata, a carico dello Stato, la spesa di lire 15.000.000 (quindici milioni) per l'esecuzione di lavori urgenti per la valorizzazione delle miniere demaniali dell'Isola d'Elba.
Detta somma verrà iscritta con decreto del Ministro per il tesoro, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1945-1946.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 2 giugno 1946
UMBERTO
DE GASPERI - SCOCCIMARRO - CORBINO - GRONCHI -
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del governo, registro n. 10, foglio n. 357. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-06-02;596#art-1