Art. 3

In vigore dal 23 lug 1946
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministro delle finanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-06-02;568#art-3

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Art. 3 Autorizzazione della spesa di L. 328.000.000 per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione e per il ripristino delle attrezzature di alcune Aziende patrimoniali dello Stato danneggiate dalla guerra. — Testo vigente | Portale Normativo