Art. 1

In vigore dal 19 lug 1946
UMBERTO II RE D'ITALIA Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni ed aggiunte, recante provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262, Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'industria e commercio: Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . È elevato a venti miliardi l'ammontare delle anticipazioni autorizzate con il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367 e successive modificazioni ed aggiunte, a favore di imprese industriali da parte di istituti di credito pubblico e di enti di diritto pubblico esercenti il credito mobiliare. Restano ferme le quote già riservate a favore delle imprese industriali della provincia di Napoli, ed a quelle della Sicilia e della Sardegna.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-06-02;562#art-1

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