Art. 3

Abrogato
In vigore dal 9 ott 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;616#art-3

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Art. 3 Proroga della validita' delle disposizioni dei Regi decreti-legge, 19 settembre 1935, n. 1836 e 30 marzo 1943, n. 123 riguardanti, rispettivamente, l'organizzazione della Marina mercantile per il periodo di guerra, e la disciplina della militarizzazione, nonche' del R. decreto legge 28 aprile 1937, n. 707, sul noleggio di navi mercantili. — Testo vigente | Portale Normativo