Art. 1
In vigore dal 15 set 1946
UMBERTO II
RE D'ITALIA
Vista la legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza, italiana;
Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1170, recante le norme sull'assunzione di impieghi da parte di cittadini italiani all'estero;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di stato per l'interno, per la grazia e giustizia e per la guerra;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
Gli della legge 16 giugno 1927, n. 1170, recante le norme per l'assunzione d'impieghi da parte di cittadini italiani all'estero, sono sostituiti dai seguenti:
". - Il cittadino che intende accettare, all'estero o nel Regno, un impiego od una carica di carattere pubblico da un Governo estero o da un ente che ne sia diretta emanazione o da un istituto od ufficio pubblico internazionale, a cui lo Stato italiano non partecipi, deve farne preventiva notificazione al R. Ministero degli affari esteri, od alla competente autorità diplomatica italiana, qualora egli risieda all'estero, precisando l'indole e le condizioni dell'impiego o della carica".
"Art. 4. - Il disposto dell'art. 8, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, si applica anche nei casi di impieghi o cariche conferiti da enti che siano diretta emanazione di Governo estero, o da un istituto o ufficio pubblico internazionale, a cui lo Stato italiano non partecipi".
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 26 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - ROMITA - TOGLIATTI - BROSIO
Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 383. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-26;623#art-1