Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-24;602#art-1

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Art. 1 Proroga delle disposizioni contenute nell'art. 8 del R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808, recante provvedimenti relativi a perdite di navi mercantili ed al reimpiego delle corrispondenti indennita'. — Testo vigente | Portale Normativo