Art. 1

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-24;570#art-1

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Art. 1 Proroga, sino ad un Anno dopo la cessazione dello stato di guerra del termine previsto dall'art. 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 164, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento. — Testo vigente | Portale Normativo