Art. 2

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-24;487#art-2

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Art. 2 Proroga fino al 30 giugno 1947 delle disposizioni contenute nell decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 841, relativo alle spese ad economia dei direttori dei lavori dei Regi arsenali militari marittimi. — Testo vigente | Portale Normativo