Art. 2

In vigore dal 9 ago 1946
L'organico dei ricostituito comune di Norbello ed il nuovo organico del comune di Abbasanta saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta, provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro aggregazione, disposta con R. decreto 16 giugno 1927, n. 1139. Al personale già in servizio presso il comune di Abbasanta e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica, e trattamento economico superiori a quelli goduti allo atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;610#art-2

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Art. 2 ((Ricostituzione del comune di — Testo vigente | Portale Normativo