Art. 2
In vigore dal 19 lug 1946
La misura dei compensi ai barracelli di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento succitato, è triplicata.
La spesa relativa, è imputata sui fondi del bilancio del Ministero dell'interno stabiliti per premi a funzionari ed agenti di pubblica sicurezza o ad ufficiali e militari dei Reali carabinieri per servizi di speciale importanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;589#art-2