Art. 2

In vigore dal 11 lug 1946
L'organico del ricostituito comune di Civezza ed il nuovo organico del comune di S. Lorenzo al Mare, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione, disposta con R. decreto 13 settembre 1928, n. 2276. Al personale, già in servizio presso il comune di S. Lorenzo al Mare, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;580#art-2

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Art. 2 Ricostituzione del comune di Civezza (Imperia). — Testo vigente | Portale Normativo