Art. 2

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;566#art-2

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Art. 2 Modificazioni all'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 ottobre 1945, n. 683, riguardante la istituzione, presso il Ministero della ricostruzione, di una Azienda autonoma per i residuati di guerra, ed all'art. 5 del decreto legislative Luogotenenziale 23 novembre 1945, n. 793, recante norme di gestione dell'Azienda anzidetta che assume la denominazione di "Azienda Rilievo Alienazione Residuati" (A.R.A.R.). — Testo vigente | Portale Normativo