Art. 2

In vigore dal 3 lug 1946
Gli organici dei ricostituiti comuni di Montechiaro d'Acqui e Denice saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione, disposta con. R. decreto 28 marzo 1929, n. 657. Al personale già in servizio presso l'unico comune di Montechiaro-Denice e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;546#art-2

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