Art. 4
In vigore dal 25 giu 1946
La concessione della nuova ferrovia sarà regolata mediante convenzione da rendersi esecutoria, come gli eventuali atti addizionali, con decreto dei Ministri pei trasporti e per il tesoro.
La liquidazione ed il pagamento del corrispettivo di concessione avverrà a misura dell'esecuzione dei lavori del primo gruppo di opere (sede stradale e fabbricati) per importi non inferiori a dieci milioni.
Il pagamento delle rate liquidate avverrà entro i limiti della somma stanziata per ciascun esercizio finanziario senza interessi e con la trattenuta del 5% a garanzia del collaudo; l'ultima rata sarà trattenuta per intero sino a dopo il collaudo dell'intera ferrovia completata ed elettrificata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;485#art-4