Statuto della Regione siciliana›Sez. I
Art. 3
AbrogatoIn vigore dal 14 apr 1989 al 15 feb 2001
L'Assemblea regionale è costituita di novanta Deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in base ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche.
L'assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorrre dalla data delle elezioni.
Le elezioni della nuova assemblea regionale sono indette dal presidente della regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.
Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
La nuova assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della regione in carica.
I deputati regionali rappresentano l'intera regione
Note all'articolo
- La L. Costituzionale 23 febbraio 1972, n.1 ha disposto (con l'art. 8) che "Le disposizioni contenute nell'articolo 1 si applicano all'Assemblea regionale siciliana che sia in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale."
- La L. Costituzionale 12 aprile 1989, n. 3 ha disposto (con l'art. 6) che Le disposizioni contenute nell'art. 1 si applicano all'assemblea regionale siciliana, che sia in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-15;455#art-sdr-3