Art. 1
In vigore dal 25 giu 1946
UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visti il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, ed il R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90, relativi all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sardegna;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417;
Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273;
Sentita la Corte dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, del Ministro per l'interno e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, e per l'industria e il commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
.
Tra il primo e il secondo comma dell'art. 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, relativo al finanziamento delle imprese minerarie sarde, sono inserite le seguenti disposizioni:
"È altresì autorizzata la spesa di L. 150.000.000 per il finanziamento a favore della Società Mineraria Carbonifera Sarda, di spese incontrate allo stesso titolo anche dopo la fine dello stato di guerra, per far fronte alle perdite subite in confronto ai costi di produzione".
Il secondo e il terzo comma del citato articolo sono modificati come segue:
"La restituzione dei finanziamenti di cui al primo e secondo comma da parte delle imprese minerarie sostenute, sarà regolata con apposite convenzioni da stipularsi dal Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito l'Alto Commissario per la Sardegna".
"I finanziamenti provvisori effettuati in attesa della erogazione delle anticipazioni di cui al primo e al secondo comma da parte di istituti o aziende di credito saranno, alla scadenza, rimborsati agli istituti o aziende stesse a carico della predetta assegnazione di trecento milioni e rispettivamente di centocinquanta milioni di lire".
In fine al medesimo art. 36 è aggiunto il seguente comma:
"Il pagamento delle anticipazioni di cui al presente articolo può essere anche effettuato a mezzo di ordini di accreditamento da emettersi a favore dell'Alto Commissario per la Sardegna. Per detti ordini non si applicano i limiti di somma stabiliti dalle vigenti disposizioni".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-14;464#art-1