Legge sull'emigrazione›Capo VII
Art. 67
In vigore dal 11 dic 1919
Gli ispettori dell'emigrazione, i Regi commissari e gli altri funzionari del Commissariato generale dell'emigrazione sono equiparati agli ufficiali di polizia giudiziaria per gli atti riguardanti le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti sull'emigrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-11-13;2205#art-lse-67