Art. 1
In vigore dal 12 apr 1944
VITTORIO EMANUELE
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la istanza in data 1° ottobre 1943, con la quale il Commissario Prefettizio del Comune di Mussolinia, in provincia di Cagliari, chiede, in esecuzione della propria deliberazione di pari data, l'autorizzazione a mutare la denominazione del Comune in «Arborea»;
Veduto il parere favorevole espresso dal Commissario Prefettizio dell'Amministrazione della Provincia di Cagliari, con deliberazione del 1° ottobre 1941;
Veduto l'art. 266 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con Nostro Decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/ B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico
Il Comune di Mussolinia, in Provincia di Cagliari, è autorizzato a mutare la propria denominazione in quella di «Arborea».
Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Salerno, il 17 febbraio 1944.
VITTORIO EMANUELE
REALE
Visto: il Guardasigilli: CASATI
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1944-02-17;68#art-1