Art. 1

In vigore dal 12 apr 1944
VITTORIO EMANUELE PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la istanza in data 1° ottobre 1943, con la quale il Commissario Prefettizio del Comune di Mussolinia, in provincia di Cagliari, chiede, in esecuzione della propria deliberazione di pari data, l'autorizzazione a mutare la denominazione del Comune in «Arborea»; Veduto il parere favorevole espresso dal Commissario Prefettizio dell'Amministrazione della Provincia di Cagliari, con deliberazione del 1° ottobre 1941; Veduto l'art. 266 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con Nostro Decreto 3 marzo 1934, n. 383; Veduto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/ B; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico Il Comune di Mussolinia, in Provincia di Cagliari, è autorizzato a mutare la propria denominazione in quella di «Arborea». Il presente decreto ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Salerno, il 17 febbraio 1944. VITTORIO EMANUELE REALE Visto: il Guardasigilli: CASATI

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urn:nir:stato:regio.decreto:1944-02-17;68#art-1

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Art. 1 Denominazione Comune Arborea. — Testo vigente | Portale Normativo