Art. 1

In vigore dal 21 mag 1943
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 12 gennaio 1943-XXI, n. 8; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: A norma dell', sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello del capoluogo del comune di Castelli, in provincia di Teramo. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo, dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 febbraio 1943-XXI VITTORIO EMANUELE BENINI Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1943-XXI Atti del Governo, registro n. 457, foglio 12. - MANCINI
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urn:nir:stato:regio.decreto:1943-02-25;307#art-1

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