Art. 1
In vigore dal 21 ago 1943
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Veduto l'art. 5 del R. decreto 20 giugno 1935, n. 1070;
Veduto il R. decreto-legge 17 maggio 1938, n. 1020, col quale è stato regificato l'Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile pareggiato di Foggia;
Veduto R. decreto 7 maggio 1936, n. 762;
Veduto il R. decreto 20 febbraio 1939, n. 583;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
A decorrere dal 16 ottobre 1937 l'Istituto tecnico commerciale pareggiato a indirizzo mercantile «Francesco Crispi» di Foggia, convertito in Regio istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1943-01-11;711#art-1