Art. 1
In vigore dal 23 lug 1943
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, n. 955;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070;
Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, numero 1020;
Veduto il R. decreto 20 febbraio 1939-XVII, n. 583;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Il Regio istituto tecnico inferiore isolato, istituito in Tarvisio a decorrere dal 16 ottobre 1937-XV, dalla stessa data è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero della educazione nazionale.
È approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Tarvisio visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Bottai - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: De Marsico
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1943-XXI
Atti del Governo, registro n. 459, foglio 7. - Mancini
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1943-01-11;590#art-1