Art. 1

In vigore dal 23 lug 1943
VITTORIO EMANUELE III per grazia di dio e per volontà della nazione RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889; Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175; Veduta la legge 28 dicembre 1931-X, n. 1771; Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383; Veduto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, numero 955; Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070; Veduto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762; Veduto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, numero 1020; Veduto il R. decreto 20 febbraio 1939-XVII, n. 583; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'interno e quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Il Regio istituto tecnico inferiore isolato, istituito in Nuoro a decorrere dal 16 ottobre 1937-XV, dalla stessa data è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale. È approvato l'unito statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Nuoro visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 gennaio 1943-XXI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Bottai - Di Revel Visto, il Guardasigilli: De Marsico Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1943-XXI Atti del Governo, registro n. 459, foglio 8. - Mancini
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urn:nir:stato:regio.decreto:1943-01-11;589#art-1

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