Art. 1
In vigore dal 11 lug 1943
VITTORIO EMANUELE III,
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;
Veduto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;
Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Veduto il R. decreto legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, numero 955;
Veduto R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762;
Veduto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, numero 1020, col quale è stato regificato l'Istituto tecnico inferiore isolato pareggiato di Bassano del Grappa;
Veduto il R. decreto 20 febbraio 1939-XVII, n. 583;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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A decorrere dal 16 ottobre 1937-XV l'Istituto tecnico inferiore isolato pareggiato di Bassano del Grappa, convertito in Regio istituto isolato è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1943-01-11;519#art-1