Art. 1

In vigore dal 11 lug 1943
VITTORIO EMANUELE III, PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Veduta la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889; Veduto il R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175; Veduto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491; Veduto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383; Veduto il R. decreto legge 28 settembre 1934-XII, n. 1662, convertito nella legge 1° aprile 1935-XIII, numero 955; Veduto R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762; Veduto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, numero 1020, col quale è stato regificato l'Istituto tecnico inferiore isolato pareggiato di Bassano del Grappa; Veduto il R. decreto 20 febbraio 1939-XVII, n. 583; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . A decorrere dal 16 ottobre 1937-XV l'Istituto tecnico inferiore isolato pareggiato di Bassano del Grappa, convertito in Regio istituto isolato è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1943-01-11;519#art-1

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