Statuto della Regia accademia navaleCapo II

Art. 22

Idoneità al grado di guardiamarina o di sottotenente del Genio navale o delle Armi navali.

In vigore dal 10 feb 2011
Statuto della Regia accademia navale- IL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-12-10;1774#art-sdr-22

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Idoneità al grado di guardiamarina o di sottotenente del Genio navale o delle Armi navali. (Art. 22 Approvazione dello statuto della Regia accademia navale.) — Testo vigente | Portale Normativo