Norme impianti tecnici edifici pregevoliCapo III

Art. 14

Impianti ad aria calda

In vigore dal 27 gen 1943
Le canalizzazioni di distribuzione dell'aria calda devono essere costruite con materiale incombustibile, avere, quando occorra, un adeguato isolamento termico e non attraversare o percorrere le pareti dei locali dove sono gli impianti centrali di produzione del calore o di deposito dei combustibili. Quando le predette canalizzazioni debbono attraversare o percorrere pareti che interessano affreschi, arazzi, decorazioni, o altri oggetti d'interesse storico, artistico bibliografico, l'isolamento termico deve essere attuato in modo da evitare screpolature nelle pareti e negli intonaci. La temperatura nei distributori dell'aria calda non deve superare in alcun punto i 40 °C. Deve inoltre esistere una separazione completa fra i canali dell'aria e quelli dei prodotti della combustione. Quando esista un impianto di ventilazione naturale, le canne di espulsione devono sempre sboccare direttamente all'esterno. È vietato lo sbocco nei sottotetti, intercapedini e simili, anche se ventilati. Le guarniture e serrande delle bocche di introduzione dell'aria calda nei locali debbono essere metalliche. La disposizione delle bocche d'introduzione e delle palette direttrici deve essere tale che le vene di aria calda offrano il minimo pericolo di danno agli oggetti conservati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-11-07;1564#art-nit-14

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Impianti ad aria calda (Art. 14 Approvazione delle norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse culturale.) — Testo vigente | Portale Normativo