Art. 6

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-24;1585#art-6

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Art. 6 Pensioni, gratificazioni e sussidi agli infortunati civili per eventi di guerra, nativi dell'Africa italiana. — Testo vigente | Portale Normativo