Art. 1

In vigore dal 3 giu 1943
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Vedute le domande con le quali i podestà di Mattie e di Meana di Susa chiedono, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 7 e 9 dicembre 1940-XIX, che il confine tra i due Comuni venga determinato in conformità di progetto planimetrico redatto dal geometra Giusto Baroni e vistato dall'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Torino; Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Torino, in adunanza del 6 dicembre 1941-XX; Udito il Consiglio di Stato, sezione 1ª, il cui parere in data 14 luglio 1942-XX si intende nel presente decreto riportato; Veduti gli articoli 32 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383; Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il confine fra i comuni di Mattie e di Meana di Susa è determinato in conformità del progetto planimetrico surriferito, il quale, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1942-XX VITTORIO EMANUELE Mussolini Visto, il Guardasigilli: Grandi Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1943-XXI Atti del Governo, registro 457, foglio 47. - Mancini
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-10-02;1877#art-1

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Art. 1 Determinazione di confine tra i comuni di Mattie e di Meana di Susa, in provincia di Torino. — Testo vigente | Portale Normativo