Art. 1

In vigore dal 3 giu 1943
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Vedute le domande con le quali il podestà di San Giuliano Milanese ed il commissario prefettizio per la temporanea amministrazione del comune di Melegnano chiedono, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 15 giugno 1940-XVIII, e 19 giugno d. a. e 14 giugno 1941-XIX, che il confine fra i due Comuni venga rettificato in conformità di progetto planimetrico redatto dal geom. Gaetano Bianchi e vistato dall'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Milano; Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato provinciale di Milano in adunanze del 17 marzo 1941-XIX e 5 maggio 1942-XX; Udito il Consiglio di Stato, sezione 1ª, il cui parere in data 14 luglio 1942-XX si intende nel presente decreto riportato; Veduti gli articoli 32 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 8 marzo 1934-XII, n. 383; Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Il confine tra i comuni di Melegnano e di San Giuliano Milanese è rettificato in conformità del progetto planimetrico surriferito, il quale, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 26 settembre 1942-XX VITTORIO EMANUELE Mussolini Visto, il Guardasigilli: Grandi Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1943-XXI Atti del Governo, registro n. 457, foglio 46. - Mancini
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-09-26;1875#art-1

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