Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civileCapo III

Art. 39

In vigore dal 8 gen 1943
Alla fine dell'esercizio finanziario o al termine dei periodi fissati dal Ministero per l'erogazione delle somme prelevate a mezzo buoni, le rimanenze, di cui non possa più disporsi, debbono essere prelevate dal conto corrente con assegno a favore dell'ingegnere capo e versate nella Regia tesoreria, ritirandone quietanza che va allegata al relativo rendiconto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-09-05;1467#art-rpi-39

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Art. 39 Approvazione del regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civile. — Testo vigente | Portale Normativo